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Legge 24 febbraio 1951, n. 84 · Legge 24 febbraio 1951, n. 84 — Norme per l'elezione dei Consigli comunali

Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 3

CAPO II Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 alitanti.

In KraftAmtlicher Text

Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell' ottavo comma dell'art. 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti: "La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con piu' di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti, 100 negli altri". "Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore ai due terzi". "3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facolta' di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata".