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Legge 7 febbraio 1951, n. 169 · Legge 7 febbraio 1951, n. 169 — Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati

Legge 7 febbraio 1951, n. 169 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 191 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , modificato dall' art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621 , e' sostituito dal seguente: "Gli estratti e i certificati di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati gratuitamente. Gli estratti e i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo. In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale e' stato rilasciato gratuitamente".