Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 7 febbraio 1951, n. 169 · Legge 7 febbraio 1951, n. 169 — Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati

Legge 7 febbraio 1951, n. 169 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , modificato dall' art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621 , e' sostituito dal seguente "Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti: 1) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20; 2) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20; 3) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15; 4) per qualsiasi certificato lire 10. Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".