Legge 6 febbraio 1951, n. 127 Art. 6
Fino a quando le assicurazioni di cui ai commi secondo e quinto del precedente art. 4 non saranno stipulate l'aliquota dei contributi destinata al pagamento dei premi sara', accreditata sui conti individuali.
Fino a quando le assicurazioni di cui ai commi secondo e quinto del precedente art. 4 non saranno stipulate l'aliquota dei contributi destinata al pagamento dei premi sara', accreditata sui conti individuali.