Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 6 febbraio 1951, n. 127 · Legge 6 febbraio 1951, n. 127 — Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione

Legge 6 febbraio 1951, n. 127 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate e indisponibili e non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili per tutta la durata del rapporto di impiego. La norma contenuta nel comma precedente si applica, per tutta la durata del rapporto d'impiego, anche alle polizze relative alla convenzione assicurativa prevista dal precedente art. 4, per la cui liquidazione e' peraltro necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione dello Stato.