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Legge 11 gennaio 1951, n. 31 · Legge 11 gennaio 1951, n. 31 — Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria

Legge 11 gennaio 1951, n. 31 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi, a termini del precedente art. 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonche' le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.