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Legge 11 gennaio 1951, n. 31 · Legge 11 gennaio 1951, n. 31 — Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria

Legge 11 gennaio 1951, n. 31 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessate da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.