Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 48
TITOLO VII Disposizioni transitorie
La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 e' fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.
TITOLO VII Disposizioni transitorie
La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 e' fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.