Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 · Legge 11 gennaio 1951, n. 25 — Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 47

TITOLO VII Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ordinarie dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'art. 4. In nessun caso, pero', detto termine di prescrizione potra' scadere prima del 31 dicembre 1951. Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo 33.