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Legge 9 gennaio 1951, n. 10 · Legge 9 gennaio 1951, n. 10 — Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate

Legge 9 gennaio 1951, n. 10 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'indennita' viene liquidata avendo riguardo: 1) per quanto attiene ai beni mobili requisiti, acquistati, danneggiati o distrutti, a prezzi legalmente autorizzati o, in mancanza, a quelli correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5; 2) per quanto attiene ai danni dipendenti dalle requisizioni e dalle regolari od abusive occupazioni di beni immobili, allo stato dei beni danneggiati ed all'entita' del danno, in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio dei beni medesimi; 3) nel caso di cui alla lettera e) dell'art. 1, se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando - in base al salario massimo di cui all' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 - la rendita spettante in caso di inabilita' all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, cosi' ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata. Nei casi di liquidazione di danni alle cose, puo' essere tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta, fermo restando il limite massimo fissato al n. 1 del presente articolo.