Legge 9 gennaio 1951, n. 10 Art. 1
E' concessa un'indennita': a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorita' italiane; b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate; c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorita' italiane; d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a); e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.