Legge 28 dicembre 1950, n. 1023 Art. 3
La concessione della gratifica di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.