Legge 28 dicembre 1950, n. 1023 Art. 2
Ai lavoratori indicati nell'art. 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1950, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi intieri di servizio prestati nell'anno.