Legge 17 ottobre 1950, n. 840 Art. 3
Il Comitato di cui al precedente articolo e' costituito dal presidente e di due membri ed e' assistito da una Commissione consultiva di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno all'organizzazione dei dirigenti di azienda. Il Comitato e la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il tesoro, e per l'industria e commercio.