Legge 17 ottobre 1950, n. 840 Art. 2
Il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 , e' posto in liquidazione. Un Comitato, composto come all'articolo seguente, entro il 31 dicembre 1951, deve compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. stesso. Ai detti fini il Comitato e' autorizzato a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 , ed atti in genere di amministrazione straordinaria, nonche' formulare proposte al Ministro per il tesoro per transazioni e riduzioni sui crediti ritenuti inesigibili.