Legge 10 agosto 1950, n. 785 Art. 3
L' art. 6 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149 , e' sostituito dal seguente: "La tariffa base della pubblicita', di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608 , e' stabilita nelle seguenti misure: lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria; lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria; lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria. I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicita' eseguita con mezzi elettrici luminosi. Alla pubblicita' semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo. Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato".