Legge 10 agosto 1950, n. 785 Art. 1
L' art. 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149 , e' sostituito dal seguente: "Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608 , gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorita' pubbliche e gli avvisi relativi al culto".