Legge 10 agosto 1950, n. 724 Art. 6
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge potra' essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente art. 2.