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Legge 10 agosto 1950, n. 724 · Legge 10 agosto 1950, n. 724 — Miglioramenti delle pensioni della gente di mare

Legge 10 agosto 1950, n. 724 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella B.