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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 97

TITOLO, VI Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni.

In KraftAmtlicher Text

Il diritto a pensione, assegno od indennita', che sia stato perduto in applicazione dell'art. 95 puo' essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana. Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorita' italiana.