Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 97
TITOLO, VI Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni.
Il diritto a pensione, assegno od indennita', che sia stato perduto in applicazione dell'art. 95 puo' essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana. Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorita' italiana.