Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 95
TITOLO, VI Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni.
Chi acquista o ha acquistato per propria volonta' una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra. I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volonta' propria o di quella del genitore esercente la patria potesta', o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra se, al raggiungimento della maggiore eta', conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volonta', la cittadinanza, straniera.