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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 43

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

In KraftAmtlicher Text

Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra. L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma dell'art. 41. Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nei casi di inabilita' indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.