Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 42
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' una volta tanto ai sensi dell'art. 22 secondo comma.