Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 120
TITOLO VIII Disposizioni generali e transitorie.
Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti piu' favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.