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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 119

TITOLO VIII Disposizioni generali e transitorie.

In KraftAmtlicher Text

Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici. L'Amministrazione dello Stato puo' rivalersi, per le somme liquidate, contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilita' civile. La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla entrata in vigore i della presente legge, sotto pena di decadenza.