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Legge 23 maggio 1950, n. 253 · Legge 23 maggio 1950, n. 253 — Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

Legge 23 maggio 1950, n. 253 Art. 37

CAPO V Disposizioni sugli sfratti

In KraftAmtlicher Text

Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita' di un immobile destinato ad uso di abitazione, puo' essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali. Il provvedimento perde la sua efficacia, qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.