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Legge 23 maggio 1950, n. 253 · Legge 23 maggio 1950, n. 253 — Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

Legge 23 maggio 1950, n. 253 Art. 36

CAPO V Disposizioni sugli sfratti

In KraftAmtlicher Text

Fino alla data fissata per la esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore e' tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore. Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga dello sfratto, prevista dall'art. 34, sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtu' del quale detenevano l'immobile. Nel caso in cui l'occupazione e' senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, puo' stabilire il corrispettivo medesimo, che sara' dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga.