Legge 23 maggio 1950, n. 253 Art. 23
CAPO III Norme particolari sulle sublocazioni
Oltre che nei casi previsti dal Codice civile , il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto: 1) se il conduttore o il subconduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall'art. 20, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa; 2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero e non e' intervenuta veridica comunicazione del subconduttore entro il termine utile concesso al conduttore ai sensi del n. 1) di questo articolo; 3) se il conduttore pratica abitualmente la sublocazione a giornate, in deroga ai patti contrattuali.