Legge 23 maggio 1950, n. 253 Art. 22
CAPO III Norme particolari sulle sublocazioni
Non si presume l'esistenza della sublocazione nel caso in cui l'immobile sia adibito ad uso di piu' professionisti, anche indipendenti, dei quali uno solo figura quale conduttore. In caso di morte di colui che figura quale conduttore la proroga stabilita dall'art. 1 avra', luogo nei confronti dei professionisti superstiti.