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Legge 11 aprile 1950, n. 220 · Legge 11 aprile 1950, n. 220 — Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio

Legge 11 aprile 1950, n. 220 Art. 2

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Le contribuzioni dovute dal prestatore di lavoro per fondi di previdenza o per altre forme previdenziali relativamente al periodo valutabile ai sensi del primo comma del precedente articolo possono essere versate in un numero di rate non superiore a quello compreso nel periodo di tempo medesimo. I riammessi in servizio possono chiedere che l'ammontare dell'indennita' di anzianita' percepita per il licenziamento avvenuto per motivi politici od in applicazione di norme razziali sia detratto dalla indennita' che dovra' essere liquidata alla risoluzione del rapporto, sempre che non preferiscano procedere alla restituzione in base ad un diverso accordo con l'istituto interessato.