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Legge 11 aprile 1950, n. 220 · Legge 11 aprile 1950, n. 220 — Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio

Legge 11 aprile 1950, n. 220 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

I dipendenti da banche di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell' art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 , e dell' art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorse dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali a quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianita' di servizio. Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1 gennaio 1944.