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Legge 15 marzo 1950, n. 119 · Legge 15 marzo 1950, n. 119 — Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49

Legge 15 marzo 1950, n. 119 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana, la Delegazione esistente presso la Regione Sarda e gli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche continueranno nelle funzioni loro attribuite con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171 , sino al 30 giugno 1952.