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Legge 15 marzo 1950, n. 119 · Legge 15 marzo 1950, n. 119 — Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49

Legge 15 marzo 1950, n. 119 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059 , limitato dall' art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , al 30 giugno 1950, e' prorogato al 30 giugno 1052.