Legge 13 marzo 1950, n. 114 Art. 4
Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonche' alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2379, secondo comma, del Codice civile , possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea, ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.