Legge 13 marzo 1950, n. 114 Art. 1
Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall' art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.
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- Legge 13 marzo 1950, n. 114 Art. 7
Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall' art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.