Legge 6 marzo 1950, n. 171 Art. 4
La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente art. 1 resta per meta' a carico delle province e dei comuni interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato sara' effettuata in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo.