Legge 6 marzo 1950, n. 171 Art. 3
L'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) e la concessione di sussidi di cui alle lettere g) ed h) del precedente art. 1 sono attribuite alla competenza, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania. Le disposizioni degli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948; n. 1010 , si applicano anche per i lavori da eseguire ai sensi delle lettere b), c), d), e), dello stesso art. 1.