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Legge 24 dicembre 1949, n. 983 · Legge 24 dicembre 1949, n. 983 — Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B)

Legge 24 dicembre 1949, n. 983 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari, se provenienti dal grado 9°, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado 10°. Quelli provenienti dai gradi 11°, 12° e 13° saranno nominati cancellieri o segretari di seconda classe. Sulle istanze avanzate dagli aiutanti di cancelleria il Ministero della giustizia provvedera' entro sei mesi dalla loro presentazione. Tutti gli aiutanti cosi' nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria.