Legge 24 dicembre 1949, n. 983 Art. 3
Il passaggio preveduto nel precedente articolo e' subordinato al giudizio di idoneita' della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto: 1) del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacita', la condotta e le attitudini dell'aspirante; 2) delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale puo' richiedere. Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre Amministrazioni, il parere e' dato dal capo dell'ufficio.