Legge 24 dicembre 1949, n. 983 Art. 11
All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si fara' fronte con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni dei personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, esercizio finanziario 1949-50.