Legge 24 dicembre 1949, n. 983 Art. 10
Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.
Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.