Legge 15 dicembre 1949, n. 945 Art. 4
Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall' articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall' articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.