Legge 15 dicembre 1949, n. 945 Art. 3
Le costruzioni gia' ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75 , e che usufruiscono della rimessione in termini di cui all'art. 1 della presente legge, conserveranno tali benefici anche se siano state iniziate prima del provvedimento di rimessione.