Legge 9 dicembre 1949, n. 877 Art. 8
Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'art. 7 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.