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Legge 9 dicembre 1949, n. 877 · Legge 9 dicembre 1949, n. 877 — Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quattro giornate domenicali

Legge 9 dicembre 1949, n. 877 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'art. 7 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.