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Legge 9 dicembre 1949, n. 877 · Legge 9 dicembre 1949, n. 877 — Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quattro giornate domenicali

Legge 9 dicembre 1949, n. 877 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 6, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente; a) ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani: biglietti d'importo fino a L. 100 . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 biglietti d'importo da L. 101 a L. 200. . . . . . . . . . . . . L. 20 biglietti d'importo da L. 201 a L. L. 500 . . . . . . . . . . . L. 40 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000 . . . . . . . . . . . . L. 80 biglietti d'importo superiore alle L. 1000 . . . . . . . . . . L. 120 b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani): biglietti di qualsiasi importo. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.