Legge 9 dicembre 1949, n. 877 Art. 5
Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.