Legge 9 dicembre 1949, n. 877 Art. 4
Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e per il soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, condizione che non rechino pubblicita' a favore di terzi.