Legge 30 novembre 1949, n. 922 Art. 2
L'acconto di cui al precedente articolo e' concesso negli stessi limiti, criteri e modalita' previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell' art. 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149 , commisurandolo per i personali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti all'entita' e durata delle prestazioni, sulla, sola quota di retribuzione che costituisce corrispettivo di prestazione personale, esclusa, la, parte di retribuzione corrisposta a titolo di rimborso spese.
Verweist auf
- Legge 30 novembre 1949, n. 922 Art. 7