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Legge 30 novembre 1949, n. 922 · Legge 30 novembre 1949, n. 922 — Concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici

Legge 30 novembre 1949, n. 922 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 , e' corrisposto un acconto una tantum sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla, data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita, ed ogni altra, indennita' o assegno, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione. L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.