Legge 9 novembre 1949, n. 981 · Legge 9 novembre 1949, n. 981 — Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione Legge 9 novembre 1949, n. 981 Art. 8 In KraftAmtlicher Text Le disposizioni della presente legge hanno efficacia, ai soli effetti giuridici, dall'8 settembre 1943. ← Vorherige · Art. 7 Inhalt